LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art. 82  del decreto  del Presidente  della Repubblica  24
luglio  1977, n.  616, con  cui sono  state delegate  alle regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Visto l'art. 3  della legge regionale 27 maggio 1985,  n. 57, cosi'
come modificato dall'art. 18 della  legge regionale 9 giugno 1997, n.
18;
  Vista  la  deliberazione di  giunta  regionale  n. IV/3859  del  10
dicembre  1985  avente  per  oggetto "Individuazione  delle  aree  di
particolare interesse ambientale  a norma della legge  8 agosto 1985,
n. 431";
  Considerato che,  attraverso la  suddetta deliberazione  n. IV/3859
del 10 dicembre 1985 sono  stati perimetrati ambiti territoriali, nel
quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui
all'art.  1-bis della  legge 8  agosto 1985,  n. 431,  entro i  quali
ricadono le  aree, assoggettate  a vincolo  paesaggistico, in  base a
specifico e  motivato provvedimento amministrativo ex  lege 29 giugno
1939  n. 1497,  ovvero  "ope legis"  in forza  degli  elenchi di  cui
all'art. 1,  primo comma, legge  8 agosto  1985, n. 431,  nelle quali
aree   trova  applicazione   il   vincolo   di  inedificabilita'   ed
immodificabilita'  dello stato  dei luoghi  previsto dall'art.  1-ter
della legge  8 agosto 1985,  n. 431, fino all'approvazione  dei piani
paesistici;
  Vista la  deliberazione della giunta  regionale n. IV/31898  del 26
aprile 1988, avente per oggetto  "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione ex art.  7, della legge 29 giugno  1939, n. 1497,
per  la realizzazione  di  opere insistenti  su  aree di  particolare
interesse ambientale individuate dalla regione  a norma della legge 8
agosto 1985, n.  431, e con deliberazione n. IV/3859  del 10 dicembre
1985";
  Vista  la deliberazione  della  giunta regionale  n.  22971 del  27
maggio  1992, con  la  quale  si ravvisa  l'esigenza  di estendere  i
criteri e  le procedure per il  rilascio di autorizzazioni ex  art. 7
della  legge 29  giugno 1939,  n.  1497, fissati  con la  sopracitata
deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di
riconosciuta rilevanza economicosociale;
  Rilevato che la giunta regionale  con deliberazione n. VI/30195 del
25  luglio  1997,  ha  adottato il  progetto  di  piano  territoriale
paesistico regionale  ai sensi dell'art.  3 della legge  regionale 27
maggio 1985,  n. 57, cosi'  come modificato dall'art. 18  della legge
regionale 9 giugno 1997, n. 18;
  Vista  la  deliberazione di  giunta  regionale  n. VI/32935  del  5
dicembre  1997,  avente  per  oggetto  "Approvazione  di  rettifiche,
integrazioni  e correzioni  di  errori materiali  agli elaborati  del
progetto  di piano  territoriale  paesistico  regionale adottato  con
deliberazione della giunta regionale  della Lombardia n. VI/30195 del
25 luglio 1997";
  Rilevato  che,  in  base  alla citata  deliberazione  della  giunta
regionale  della  Lombardia  n.  3859/85  il  vincolo  temporaneo  di
immodificabilita' di cui all'art. 1-ter della legge n. 431/1985 opera
sino  all'entrata   in  vigore  del  piano   territoriale  paesistico
regionale e non  sino alla data della sua adozione,  e che, pertanto,
allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;
  Considerato,  comunque,  che   l'adozione  del  piano  territoriale
paesistico regionale,  pur non  facendo venir meno  il regime  di cui
all'art. 1-ter della  legge n. 431/1985, rende  pur sempre necessario
verificare la compatibilita' dello stralcio con il piano adottato, in
quanto lo  stralcio, come  indicato nella deliberazione  della giunta
della  regione  Lombardia  n.  31898/88,  costituisce  una  sorta  di
anticipazione del piano paesistico stesso;
  Atteso,   dunque,  che   la  giunta   regionale,  in   presenza  di
un'improrogabile  necessita'  di   realizzare  opere  di  particolare
rilevanza pubblica,  ovvero economicosociale,  in aree per  le quali,
seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste
un'esigenza  assoluta   di  immodificabilita,  puo'   predisporre  un
provvedimento  di  stralcio  delle  aree  interessate  dal  perimetro
individuato dalla  delibera n.  3859/85, nel quale  siano considerati
tutti quegli elementi di carattere  sia ambientale che urbanistico ed
economicosociale, tali  da assicurare una valutazione  del patrimonio
paesisticoambientale   conforme   all'adottato   piano   territoriale
paesistico;
  Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:
  che in  data 8  aprile 1998  e' pervenuta  l'istanza del  comune di
Chiesa in Valmalenco  (Sondrio), di richiesta di  stralcio delle aree
ai   sensi  dell'art.   1-ter  della   legge  n.   431/85  da   parte
dell'amministrazione comunale, per  ripristino e sistemazione alpeggi
nelle localita' Antova e Palu';
  che  dalle   risultanze  istruttorie,  cosi'  come   risulta  dalla
relazione  agli  atti del  servizio,  si  evince che  non  sussistono
esigenze  assolute  di  immodificabilita'  tali  da  giustificare  la
permanenza del  vincolo di cui  all'art. 1-ter, della legge  8 agosto
1985, n. 431;
  Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene
che  vada riconosciuta  la necessita'  di realizzare  l'opera di  cui
trattasi, in  considerazione dell'esigenza  di soddisfare  i suddetti
interessi pubblici e  sociali ad essa sottesi, i  quali rivestono una
rilevanza ed urgenza  tali che la giunta regionale  non puo' esimersi
dal prenderli in esame, in  ragione dei problemi gestionali correlati
al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta
assoggettata;
  Vagliate e  fatte proprie le valutazioni  considerazioni e ritenuto
opportuno,  quindi,  stralciare   l'area  interessata  dall'opera  in
oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con
deliberazione di giunta regionale IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato atto che la presente deliberazione non e' soggetta a controllo
ai sensi  dell'art. 17, comma  32, della legge  n. 127 del  15 maggio
1997;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
  1)  di stralciare,  per le  motazioni  di cui  in premessa,  l'area
ubicata in  comune di  Chiesa in Valmalenco  (Sondrio), foglio  n. 7,
mappali numeri  3-4, foglio n.  18, mappale n.  7, per la  sola parte
interessata   e   necessaria   in   oggetto   indicato,   dall'ambito
territoriale n. 3, individuato  con deliberazione di giunta regionale
n.  IV/3859  del 10  dicembre  1985,  per ripristino  e  sistemazione
alpeggi nelle localita' Entova  e Palu' da parte dell'amministrazione
comunale di Chiesa in Valmalenco (Sondrio);
  2)  di  ridefinire,  in  conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
precedente punto n.  1), l'ambito territoriale n.  3, individuato con
la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica  italiana, ai sensi  dell'art. 12 del  regolamento 3
giugno  1940,  n.  1357  e nel  bollettino  ufficiale  della  regione
Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1, primo  comma,  della  legge
regionale 27  maggio 1985, n.  57, cosi' come modificato  dalla legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54.
    Milano, 22 maggio 1998
                                                  Il segretario: Sala